VIOLENZA SESSUALE E ATTEGGIAMENTO PROVOCATORIO DELLA VITTIMA

La violenza sessuale, disciplinata dall’art. 609 bis c.p., rappresenta uno dei reati più gravi contro la libertà personale e sessuale, con un impatto profondo sulla dignità e sull’integrità psicofisica della vittima. La norma tutela il diritto fondamentale all’autodeterminazione sessuale, sancendo pene severe per chiunque violi questa sfera intima.

Il contenuto della norma

L’art. 609 bis c.p. punisce con la reclusione da sei a dodici anni chiunque, mediante violenza, minaccia o abuso di autorità:

  1. costringa una persona a compiere o subire atti sessuali;
  2. approfitti delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima, anche con il suo consenso;
  3. induca un minore di anni 14 a compiere o subire atti sessuali.

Gli atti sessuali non sono definiti dal legislatore, ma la giurisprudenza li identifica come qualunque comportamento che, coinvolgendo zone erogene, abbia una connotazione sessuale percepita come lesiva della libertà individuale.

Gli elementi costitutivi del reato

Il reato si caratterizza per tre elementi essenziali:

  1. Condotta coercitiva: la violenza o minaccia può essere fisica o psicologica e comprende anche l’abuso di autorità in ambiti lavorativi, scolastici o familiari.
  2. Assenza di consenso valido: il consenso deve essere libero, informato e non viziato da condizioni di coercizione o di inferiorità fisica o psichica.
  3. Finalità sessuale: l’atto deve essere finalizzato al soddisfacimento di impulsi sessuali, propri o altrui.

Aggravanti previste dall’art. 609 ter c.p.

La legge prevede un aumento della pena qualora la violenza sessuale sia commessa:

  • su un minore di anni 14, con pene ulteriormente aggravate se il minore ha meno di 10 anni;
  • da chi abbia un rapporto di autorità, parentela o convivenza con la vittima;
  • in danno di persona incapace, anche temporaneamente, di opporre resistenza;
  • con l’uso di armi o narcotici.

Prescrizione del reato

La violenza sessuale, considerata reato particolarmente grave, è soggetta a specifiche regole sulla prescrizione. Per i reati commessi ai danni di minori, il termine decorre dal compimento del diciottesimo anno della vittima, in conformità agli obblighi internazionali e alle recenti riforme.

Orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza ha ampliato l’ambito applicativo della norma, includendo anche atti apparentemente privi di contatto fisico diretto, purché sussista una lesione significativa della libertà sessuale. La Corte di Cassazione ha altresì precisato che l’abuso psicologico, se idoneo a coartare la volontà della vittima, integra il reato di cui all’art. 609 bis c.p.

La Suprema Corte, inoltre, ha avuto modo di chiarire, di recente, che le abitudini sessuali o la condotta provocatoria della persona offesa, non rilevano in alcun modo sulla credibilità di quest’ultima, in merito ai fatti narrati in sede di denuncia.

Tali elementi, infatti, non possono mai costituire argomento di prova per l’esistenza, reale o putativa, del suo consenso (Cass. pen., sez. III, 9 giugno 2017, n. 46464); allo stesso modo, è irrilevante l’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla stessa persona offesa (Cass. pen., sez. III, 19 gennaio 2022, n. 7873).

Si tratta di un reato ostativo

Il reato di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis c.p. è considerato ostativo per l’ammissione alla messa alla prova ai sensi dell’art. 464-quater del codice di procedura penale. Questo significa che gli imputati di tale reato non possono beneficiare di questa misura alternativa.

La messa alla prova, introdotta con la legge n. 67/2014, è una misura che consente, per determinati reati di minore gravità, di sospendere il processo e di sottoporre l’imputato a un programma di trattamento e riparazione, al termine del quale, se svolto positivamente, il reato viene dichiarato estinto. Tuttavia, per reati particolarmente gravi, come la violenza sessuale, il legislatore ha escluso questa possibilità per ragioni di tutela sociale e di severità nella risposta penale.

L’art. 609 bis c.p., trattando di un delitto di particolare allarme sociale e grave lesione alla persona, rientra tra le fattispecie considerate incompatibili con questa misura, conformemente a un approccio normativo volto a riservare pene e trattamenti più rigorosi per determinati crimini.

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