
SPACCIO DI STUPEFACENTI
Il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, disciplinato dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, rappresenta una delle fattispecie centrali nel sistema sanzionatorio del Testo Unico sugli stupefacenti. La norma punisce chiunque, senza autorizzazione, coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, trasporti, importi, esporti o comunque detenga sostanze stupefacenti o psicotrope per finalità illecite.
Classificazione delle condotte
L’art. 73 opera una distinzione tra:
- Condotte ordinarie (comma 1), punite con pene severe in ragione della potenziale diffusività e pericolosità sociale delle sostanze coinvolte.
- Fatti di lieve entità (comma 5), che attenuano il trattamento sanzionatorio in presenza di quantità modeste e circostanze indicative di una minore offensività.
Le tabelle ministeriali
Le tabelle predisposte dal Ministero della Salute, aggiornate periodicamente, hanno funzione normativa e probatoria. Esse distinguono le sostanze stupefacenti e psicotrope, determinando:
- La soglia di quantità massima detenibile per uso personale, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990. Detenere quantità inferiori ai limiti tabellari configura, salvo prova contraria, una condotta destinata al consumo personale.
- Il criterio quantitativo per configurare il reato di spaccio o per qualificarlo come di lieve entità, valutato in combinazione con altri elementi fattuali, come il confezionamento delle sostanze, la loro tipologia e il luogo della detenzione.
Guardando la tabella, si può vedere quali sostanze siano qualificate come “droghe” e quali come medicinali.

Non solo, il Decreto del Ministero della Salute pubblicato il 24 Aprile 2006 sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 indica i limiti oltre i quali la legge presume che il possesso di droga sia finalizzato allo spaccio (e non al consumo personale). Limiti che variano, come si può notare, in rapporto alla sostanza presa in considerazione:

Elementi rilevanti ai fini della sussistenza del reato di spaccio
- Principio attivo: Cruciale per distinguere tra uso personale e spaccio.
- Modalità della detenzione: La suddivisione in dosi è fortemente indicativa dello spaccio.
- Elementi accessori: Il possesso di bilancini di precisione, materiali per il confezionamento o denaro contante in grandi quantità rafforza la presunzione di spaccio
Trattamento sanzionatorio
- Spaccio ordinario:
- Comma 1: La pena è la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro. Questo trattamento si applica alle condotte che non rientrano tra quelle di lieve entità.
- È previsto l’uso di aggravanti specifiche, quali l’associazione a delinquere o l’impiego di minori.
- Fatti di lieve entità:
- Comma 5: Quando il fatto è considerato lieve, per quantità modesta e modalità non riconducibili allo spaccio su larga scala, la pena è ridotta alla reclusione da 6 mesi a 4 anni e alla multa da 1.032 a 10.329 euro.
- Questo trattamento attenuato richiede un’attenta valutazione di elementi quali il principio attivo, la destinazione della sostanza e la reiterazione della condotta.
Giurisprudenza rilevante
- Cassazione Penale, Sez. VI, Sent. n. 3037/2020:
- La Corte ha ribadito che la valutazione sulla lieve entità del fatto deve basarsi su un’analisi complessiva, che tenga conto della quantità di sostanza detenuta, del principio attivo e delle modalità dell’azione, non potendo limitarsi al solo superamento dei limiti tabellari.
- Cassazione Penale, Sez. III, Sent. n. 4067/2021:
- È stato chiarito che la detenzione di sostanze stupefacenti in quantitativi inferiori ai limiti tabellari non impedisce, in presenza di altri elementi, l’applicazione della presunzione relativa alla finalità di spaccio, richiedendo una prova contraria da parte dell’imputato.
- Cassazione Penale, Sez. IV, Sent. n. 32773/2018:
- La Corte ha escluso il riconoscimento della lieve entità per il semplice confezionamento in dosi multiple, ritenendo che ciò fosse indicativo di attività di spaccio, salvo specifica dimostrazione di finalità esclusivamente personali