Dopo l’approvazione alla Camera, il nuovo DDL Sicurezza è attualmente all’esame del Senato.
Tra i diversi nuovi reati che saranno inseriti, ci sarà anche quello di “occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, che sarà previsto e punito dal nuovo articolo 634 bis c.p.
Tale nuovo reato sarà integrato, nella sua efficacia, dal nuovo art. 321 bis c.p.p, che prevede una procedura rapida per reintegrare il titolare nel possesso dell’immobile.
Il primo comma del nuovo articolo 634 bis c.p punirà con la pena della reclusione da 2 fino a un massimo di 7 anni:
• chi occupa l’immobile destinato al domicilio altrui con violenza o minaccia;
• chi impedisce il rientro nell’immobile al proprietario o a chi lo detiene in modo legittimo;
• chi si appropria di un immobile altrui con artifizi o raggiri;
• chi cede ad altri l’immobile occupato.
Il secondo comma della norma prevederà la stessa pena per chi, fuori dai casi di concorso:
• si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile;
• riceve o corrisponde del denaro o altre utilità per l’occupazione dell’immobile
In base al comma 3, non sarà punibile l’occupante che collabori nell’accertare i fatti e rispetti volontariamente l’ordine di rilascio dell’immobile.
Il quarto comma, invece, disporrà la punibilità del reato previa querela della persona offesa, ma, nel caso in cui il reato venga commesso ai danni di una persona incapace per età o infermità di mente, il reato sarà perseguibile d’ufficio.
Procedura di rilascio dell’immobile
Uno dei punti più problematici di solito riguarda la difficoltà, da parte del proprietario, di rientrare in possesso dell’immobile, a causa dell’iter (spesso lungo) previsto dalla attuale normativa.
Il legislatore introdurrà quindi una procedura rapida per reintegrare il titolare nel possesso dell’immobile attraverso l’introduzione del nuovo articolo 321 bis c.p.p.
Su richiesta del pubblico ministero, il giudice competente, con decreto motivato, ordinerà il rilascio dell’immobile o delle pertinenze.
Se l’immobile oggetto di occupazione abusiva, inoltre, è l’unica abitazione del denunciante, la procedura per il rilascio coattivo potrà essere eseguita direttamente dalla Polizia giudiziaria, dopo che il PM l’abbia autorizzata e il giudice convalidata.
Gli ufficiali della P.G, che riceveranno la denuncia di occupazione abusiva, accerteranno pertanto l’arbitrarietà dell’occupazione, recandosi direttamente presso l’immobile e ordineranno all’occupante di rilasciarlo immediatamente, reintegrando il titolare denunciante nel possesso.
Qualora l’occupante dovesse opporsi e si rifiutasse di rilasciare l’immobile spontaneamente, negando l’accesso, facendo resistenza o si rifiutasse di consentire l’accesso, la P.G, in base alla nuova normativa, potranno intervenire coattivamente, sempre su autorizzazione del PM.
L’attività svolta viene infatti verbalizzata e il verbale viene trasmesso entro 48 ore al PM.
Se il PM, viceversa, non dovesse disporre la restituzione dell’immobile, chiederà al giudice la convalida e l’emissione di un decreto, che disponga la reintegrazione nel possesso del titolare entro 48 ore dal ricevimento del verbale.
La reintegrazione nel possesso, tuttavia, potrebbe perdere efficacia se non dovesse essere rispettato il termine delle 48 ore o se il giudice non dovesse emettere l’ordinanza di convalida entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.