La fase delle indagini preliminari rappresenta un momento cruciale per le parti processuali.

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis del codice di procedura penale, riveste un ruolo di primaria importanza. Questo atto, notificato all’indagato e al suo difensore, consente l’esercizio di una serie di diritti difensivi, tra cui il deposito delle memorie difensive.

L’art. 415-bis c.p.p. prevede che, al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero notifichi all’indagato e al suo difensore un avviso contenente:

  • La descrizione sommaria del fatto contestato;
  • Gli articoli di legge che si assumono violati;
  • L’indicazione della facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti di indagine;
  • L’invito a presentare, entro venti giorni, memorie, documenti, richieste di atti di indagine integrativa e, se ritenuto opportuno, la richiesta di interrogatorio.

Questo avviso assolve a una duplice funzione: da un lato, garantisce il diritto di difesa dell’indagato; dall’altro, consente al pubblico ministero di valutare eventuali elementi a discarico dell’indagato, prima di determinarsi sull’esercizio dell’azione penale.

Tra le facoltà riconosciute dall’art. 415-bis c.p.p., la redazione e il deposito di memorie difensive, entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, rappresentano uno strumento di primaria importanza a disposizione del difensore.

Attraverso le memorie difensive, il difensore può:

  1. Controdedurre alle accuse: Analizzare gli elementi probatori raccolti dal pubblico ministero, evidenziando eventuali contraddizioni, lacune o errori interpretativi.
  2. Offrire una prospettiva alternativa sui fatti: Esporre una lettura giuridica e fattuale diversa delle condotte contestate, supportata da argomentazioni tecniche.
  3. Produrre documentazione probatoria: Allegare documenti idonei a dimostrare circostanze favorevoli o a confutare gli addebiti.
  4. Gettare le basi per la strategia difensiva: Le osservazioni formulate in questa fase possono costituire un fondamento solido per le successive linee di difesa.

Per redigere una memoria difensiva efficace, che quindi, potenzialmente, possa essere presa in considerazione del pubblico ministero per valutare sotto una diversa prospettiva la posizione dell’indagato, è necessario esaminare attentamente il fascicolo del pubblico ministero, per valutare adeguatamente gli elementi a carico dell’indagato, evitare inutili digressioni nella stesura, esponendo in modo lucido e sintetico le proprie argomentazioni e corroborare il tutto, possibilmente, allegando documentazione utile a sostenere la tesi esposta. 

Giova sottolineare, inoltre, che, anche dopo che siano trascorsi i 20 giorni per il deposito, a cui si è accennato prima, è facoltà dell’indagato, per il tramite del proprio difensore, depositare memorie difensive, fino a quando il pubblico ministero non decida di chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato. Il termine dei 20 giorni, pertanto, non è da considerarsi perentorio, ma ordinatorio, come la stessa Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare (Cass. Sez. 2^ Penale, sentenza 24.03.2023, n. 22364).

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