
Il reato di interferenze illecite nella vita privata, disciplinato dall’art. 615-bis del Codice Penale, rappresenta una delle principali disposizioni a tutela della riservatezza nei luoghi di privata dimora, uffici o altri spazi dove si svolge la vita personale e professionale.
Elementi costitutivi del reato
- Condotta incriminata: Il reato si realizza con l’introduzione abusiva o con l’utilizzo di strumenti idonei a osservare, registrare o diffondere momenti di vita privata, in assenza del consenso della persona offesa.
- Luoghi protetti: Sono tutelati:
- Abitazioni private.
- Luoghi di privata dimora (es. camere d’albergo).
- Spazi destinati all’attività privata o professionale (es. studi professionali).
- Strumenti idonei: La norma colpisce condotte invasive realizzate mediante dispositivi tecnologici, come telecamere nascoste, microfoni o strumenti di intercettazione non autorizzati.
Giurisprudenza
Cass. pen., sez. III, sent. n. 5241/2017
La Suprema Corte ha stabilito che la registrazione di una conversazione tra presenti non integra il reato di cui all’art. 615-bis c.p., poiché chi partecipa a una conversazione accetta il rischio che questa venga documentata. Tale pronuncia consolida un principio di diritto importante: la registrazione da parte di un partecipante al colloquio è legittima, purché non vi siano finalità illecite, come la diffusione non autorizzata del contenuto registrato.
Cass. pen., sez. V, sent. n. 9132/2010
In questo caso, la Corte ha ribadito che il reato si configura solo in presenza di un’intromissione abusiva in un ambiente riservato, attraverso l’uso di strumenti idonei a captare comunicazioni o immagini senza il consenso del titolare. La Corte ha sottolineato che la protezione della riservatezza è subordinata alla legittima aspettativa di segretezza del luogo.
Casi pratici
- Il reato di interferenze illecite viene frequentemente escluso nei casi in cui la registrazione è effettuata da uno dei partecipanti alla conversazione, ma può configurarsi qualora venga utilizzata una tecnologia invasiva (es. microspie) in ambienti privati.
- In sede civile, la giurisprudenza considera tali registrazioni prove documentali, purché non vi siano violazioni gravi della privacy o finalità illecite.